Quando l'assemblea delibera i lavori alla facciata del condominio spesso ci sono problemi nello stabilire a chi spettino le spese per rifare i balconi. Se i balconi presentino nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, peri lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei detti balconi, essendo il decoro estetico dell'edificio condominiale un bene comune, della cui tutela è competente l'assemblea, che ha il potere di decidere.
I balconi costituiscono un prolungamento dell'appartamento. Non svolgono alcuna funzione di sostegno o di necessaria copertura dell'edificio, perciò sono di proprietà esclusiva degli appartamenti cui accedono. Non bisogna confondere il balcone aggettante col terrazzo a livello, che esplica funzione di copertura dei sottostanti piani. Mentre sotto il balcone c'è aria (o magari anche altri balconi aggettanti), sotto il terrazzo a livello vi è superficie coperta, delimitata dai muri perimetrali.
Le riparazioni o ricostruzioni del terrazzo a livello gravano per 1/3 su chi ne ha l'uso esclusivo e per 2/3 su coloro che ne sono coperti (articolo 1126 Codice civile). Invece le spese per la manutenzione del balcone, soletta compresa, gravano sul proprietario esclusivo (Cassazione, sentenza 2241/2012), restando a carico di quello sottostante solo la manutenzione del "soffitto" del suo balcone. Se il balcone è invece a incasso, l'intera soletta è di proprietà comune tra i due proprietari. C'è un'eccezione: i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore dei balconi, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio contribuendo a renderlo esteticamente gradevole, sono parte della facciata. Sicché le spese per la loro manutenzione devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi. Il regolamento contrattuale - ove esistente - può stabilire delle deroghe.
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